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Tuesday 26 January 2021
Se il piano di ammortamento è costruito in regime composto, vanno rideterminate ai fini restitutori le eventuali maggiori somme versate rispetto al regime semplice.
Applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, non pattuito né evidenziato in contratto - Rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice - Determinazione delle somme dovute in restituzione dalla banca.
A fronte di specifica eccezione, il CTU deve dapprima accertare il regime finanziario degli interessi applicato dalla banca, nonché verificare se l’ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quella semplice, art. 821 co. 3 c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto.
Di poi il CTU deve procedere alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese collegate, comunque riconducibili all’erogazione del finanziamento (ad es. spese di assicurazione, per perizie tecniche, ecc.), determinando, sulla base di calcoli alternativi (relativi cioè al regime semplice ovvero composto degli interessi di cui al punto che precede), secondo le previsioni contrattuali, l’eventuale somma dovuta in restituzione dalla banca. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 11 November 2020.
Tuesday 24 November 2020
La mancata indicazione nel contratto di mutuo del regime composto effettivamente adottato dalla banca comporta l’indeterminatezza della clausola economica e la violazione del divieto di anatocismo.
Mutuo e finanziamento in genere - Anatocismo - Interessi.
La previsione contrattuale del tasso debitore nominale (TAN) senza l’indicazione del regime finanziario adottato (semplice o composto) configura un’informazione solo parziale, che comporta la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex artt. 1284 co. 3, c.c. e 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.
La Delibera CICR 9/02/00 prevede, ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione, che questa sia prevista da un’apposita convenzione scritta: la mancanza di tale convenzione in contratto comporta la violazione dell’art. 1283 c.c. (Antonio Giulio Pastore) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 03 November 2020.
Thursday 26 November 2020
Nullità della clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione.
Clausola relativa al tasso di interesse con pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi - Nullità per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta ad substantiam - Illegittimità dell’adozione nel piano di ammortamento del costo occulto dato dal regime composto degli interessi non concordato in contratto - Rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117 TUB.
È nulla per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex artt. 1284, co. 3, c.c. e 117, co. 4, T.U.B., per gli interessi ultralegali, la clausola relativa agli interessi in cui sia stato pattuito il solo T.A.N. senza contestuale pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi poiché, in tale modo, non è possibile conoscere ex ante il monte complessivo degli interessi cui il finanziato si è obbligato; né vale ad integrare il requisito della determinatezza la predisposizione del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l’esito numerico finale dell’applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto, né obiettivamente individuabili dalla documentazione ad esso allegata e dunque non conoscibili all’atto di assunzione dell’obbligo negoziale.
La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, rende, infatti, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l’individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all’applicazione della formula dell’interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del mutuo e sulla base di un regime finanziario (quello dell’interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 20081)
A parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto.
Laddove non sia stato pattuito e specificato il regime finanziario, la indicazione del solo T.A.N. esprime correttamente il costo del finanziamento solo se il piano di ammortamento sia stato costruito in capitalizzazione semplice, essendo tale regime aderente all’art. 821 c.c. che codifica la regola ordinaria della maturazione proporzionale lineare degli interessi, mentre, in caso di capitalizzazione composta, il T.A.N. fornisce una misura sottodimensionata del prezzo costo dell’operazione pregiudicando la consapevolezza del cliente ed il diritto ad una corretta informazione.
Peraltro l’ammortamento a rata costante viola l’art. 1283 c.c. perché determina, nel regime di capitalizzazione composta adottato – ma non dichiarato – dall’istituto di credito, un’accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi.
Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse ed alla violazione del divieto anatocisctico consegue che il debito vada rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 T.U.B. ed il regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all’art. 821, 3° co., c.c. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 03 November 2020.
Wednesday 02 December 2020
Cessazione dell'esecuzione di misura di prevenzione già applicata in misura non inferiore a quella stabilita con il decreto soggetto a impugnazione.
Custodia cautelare - Perdita di efficacia - Pena pari o superiore alla custodia già subita - Misure di prevenzione - Applicabilità - Pregressa concreta applicazione pari o superiore a quella applicata con il decreto soggetto a impugnazione.
L'articolo 300 comma 4° del c.p.p., nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia della custodia cautelare quando la sentenza di condanna anche soggetta a impugnazione preveda una pena pari o superiore alla custodia già subita, è applicabile analogicamente alla materia delle misure di prevenzione, quando risulti nel corso del giudizio di impugnazione del decreto impositivo che la misura della sorveglianza speciale di p.s. in concreto già applicata sia pari o superiore a quella stabilita con il decreto soggetto a impugnazione
. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 21 October 2020.
Wednesday 25 November 2020
Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della pattuizione del tasso di interesse pari al 'prime rate ABI' ed applicazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art. 117 TUB.
Clausola relativa al tasso di interesse pari al “prime rate ABI” – Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità – Applicazione dei tassi sostitutivi BOT in via sanzionatoria ex art. 117 TUB – Nullità totale della fideiussione conforme allo schema ABI.
È nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità la clausola relativa al tasso di interesse pari al “prime rate ABI”, atteso che nella vigenza dell'art. 117, 4° comma, d.leg. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può si essere determinato per relationem (con esclusione del rinvio agli usi), purché, però, il contratto richiami “criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca” (cfr. Cass., sez. I, 26-06-2019, n. 17110); pertanto, come accade nel “prime rate ABI”, “deve invece negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di credito. […] In termini generali, ammettere che la banca possa richiamare, in contratto, un tasso di interesse non espresso in cifra, ma dalla medesima definito con riferimento a proprie condotte, o prassi aziendali, presenti e future, significa consentire non solo l'elusione dell'art. 117, comma 4, t.u.b., con riferimento all'obbligo, ivi previsto, di enunciazione in contratto del tasso di interesse, ma altresì, quella dell'art. 118 t.u.b., recante le condizioni e modalità dello jus variandi” (Cass. 17110/19, cit.).
Né, d’altro canto, può ritenersi che la conoscenza successiva del saggio applicato valga a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. n. 14684/03; 1287/02).
È nulla la fideiussione specifica conforme allo schema ABI vietato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 e la nullità è totale in ragione del carattere essenziale che va riconosciuto alle clausole dello schema. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 15 October 2020.
Tuesday 20 October 2020
Un po’ di chiarezza intorno all’art. 119 t.u.b..
Rapporti bancari – Trasparenza – Diritto alla documentazione del fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario – Limite decennale di cui all’art. 119, comma 4°, t.u.b. – Esclusione – Obbligo della banca di consegna al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto.
In capo al soggetto che sia stato dapprima fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario sussiste la legittimazione a richiedere copia della documentazione relativa al predetto rapporto.
La richiesta della documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all’art. 119, comma 4°, t.u.b., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinaria, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
La banca, in base al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell’art. 119 t.u.b., è tenuta a consegnare al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario decorrente dalla chiusura del rapporto, dal momento che la richiesta della documentazione contabile di sintesi non soggiace al limite decennale ex art. 119, comma 4°, t.u.b. (Manuela Natale) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 07 October 2020.
Friday 02 October 2020
La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili non si applica all’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c..
Esecuzione immobiliare – Custodia – Ordine di liberazione – Inapplicabilità della sospensione ex art. 103, comma 6, d.l. 18/2020 come modificato dal d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito con l. 17.7.2020, n. 77.
La disposizione introdotta dall’art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020, come modificata dal d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito con l. 17.7.2020, n. 77, secondo cui «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020» non si applica all’attuazione dell’ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c., ciò rispondendo alla imprescindibile esigenza sistematica di tutela dell’aggiudicatario sancita dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 24 July 2020.
Friday 31 July 2020
Contratti bancari: mutuo usurario e gratuità.
Tasso usurario – Interessi moratori e corrispettivi – Determinazione e comparazione del TAEG
Mutuo – Interessi moratori – Nullità per superamento del tasso soglia usura – Gratuità del mutuo – Art. 1815 2 c.c.
Mutuo usurario – Conversione da oneroso a gratuito – Ricalcolo delle rate a scadere – Deconto della quota interessi.
Ai fini della verifica della usurarietà di un mutuo occorre comparare il c.d. tasso soglia l di cui alla l. n. 108/1996 con il c.d. T.A.E.G., per la cui determinazione devono concorrere gli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, seppur connessa al finanziamento, escluse soltanto quelle per imposte e tasse.
Gli interessi convenzionali di mora si calcolano sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto, non possono essere sommati a quest’ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
La disposizione di cui all’art. 1815, 2 co., c.c., in virtù della quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” viene interpretata come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito. La conversione del mutuo fa sorgere in capo al mutuatario il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto usurari.
Nel caso di mutuo usurario in corso, l’esatto importo di dare-avere tra le parti viene calcolato detraendo dalla somma ancora dovuta a titolo di sorte capitale (per le rate ancora a scadere), l’importo versato a titolo di interessi. (Olga Tanza) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 14 July 2020.
Tuesday 10 November 2020
Prosecuzione in costanza di fallimento dell’azione esecutiva del creditore fondiario e graduazione dei crediti.
Esecuzione forzata – Azione esecutiva del creditore fondiario ex art. 41 T.U.B. – Prosecuzione in costanza di fallimento del debitore – Intervento del curatore – Distribuzione del ricavato – Graduazione dei crediti – Onere probatorio del curatore – Termine per proporre osservazioni al progetto di distribuzione.
Nel caso in cui la procedura esecutiva individuale sia iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, in sede di provvisoria distribuzione delle somme ricavate spetterà al curatore intervenuto dedurre questioni afferenti alla graduazione dei crediti, allegando i provvedimenti degli organi concorsuali che effettivamente dispongono la medesima graduazione. Pertanto il giudice dell’esecuzione, al fine perseguire la maggiore “corrispondenza” possibile tra la graduazione dei crediti operata in sede fallimentare e quella della sede esecutiva individuale, potrà esaminare tutta la documentazione prodotta dalle parti, anche dopo la scadenza del termine assegnato per proporre osservazioni al progetto di distribuzione. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 08 July 2020.
Wednesday 11 November 2020
Crisi da sovraindebitamento e Piano del consumatore: l’importanza del merito creditizio nel giudizio circa la meritevolezza del debitore.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Meritevolezza del debitore – Ripetuto ricorso al credito al consumo – Valutazione del merito creditizio – Assenza di colpa del debitore.
L’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore
Il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell’art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012 non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all’art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio. (Roberto Tallarico) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 08 July 2020.
Friday 17 July 2020
Decadenza e prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare in caso di fallimento dichiarato in consecuzione a concordato preventivo.
Azione revocatoria - Decadenza e prescrizione - Fallimento dichiarato in consecuzione a concordato preventivo aperto in costanza della normativa anteriore al d.lgs. 5/06.
L'articolo 69-bis comma 1° l.fall., introduttivo di speciali termini di decadenza e prescrizione per la revocatoria fallimentare, non si applica in caso di fallimento dichiarato in consecuzione a concordato preventivo aperto in costanza della normativa anteriore al d.lgs. 5/06. (Gabriele Potenza) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 07 July 2020.
Thursday 17 September 2020
La scelta di un benchmark definito in termini di tasso è incompatibile con un basso profilo di rischio.
Contratto di gestione patrimoniale – Il benchmark definito in termini di tasso è incompatibile con un basso profilo di rischio
Valutazione del profilo di rischio del cliente sulla base dell’esperienza e degli investimenti non oggetto di contestazione – Propensione al rischio pari a zero è incompatibile con la pregressa esperienza in investimenti azionari
Valutazione continua del profilo di rischio del cliente – La nuova esperienza ed i nuovi investimenti modificano il profilo di rischio
Inefficacia del disconoscimento generico della conformità della copia all’originale – Obbligo specificità contestazione – Sussistenza.
L’indicazione di obiettivi di rendimento assoluto, quale espressa da un benchmark definito in termini di tasso, è tipica delle gestioni patrimoniali cosiddette “flessibili” o “total return”, nelle quali l’investitore, con l’obiettivo di realizzare un extra rendimento rispetto ai tassi monetari, punta ad una crescita regolare del capitale nello specifico orizzonte temporale prescelto, indipendentemente dalla crescita dei mercati finanziari, e perciò affida al gestore il compito di selezionare le classi di investimento e gli strumenti finanziari su cui investire, consentendogli di cogliere le opportunità offerte dal mercato nel momento e nel comparto in cui si manifestano, al fine di conseguire la massimizzazione del rendimento per un dato livello di rischio.
Un benchmark come quello in esame non può certo rappresentare il parametro di riferimento di una gestione con un profilo di rischio basso, essendo impossibile reperire strumenti con basso livello di rischio e rendite certe, aventi anche performance superiori di due punti percentuali a quelle degli strumenti che tipicamente hanno tali caratteristiche di rischio e rendimento.
L’indicazione di un parametro di riferimento (cd. “benchmark”) non costituisce promessa di risultato e non può essere ritenuta indicativa di un rendimento minimo della gestione stessa, rappresentando unicamente un criterio di azione da perseguire, secondo criteri di diligenza professionale, in un lasso temporale coerente con la tipologia di investimento prescelta. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)
In caso di omesse informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, spetta all'intermediario comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali.
Un profilo di rischio pari a zero è incompatibile sia con una pregressa esperienza di investimenti di indubbia consistenza economica a medio-termine sia con la scelta di investire parte del patrimonio in una linea azionaria, quindi ad alto rischio. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)
La valutazione del profilo di rischio del cliente può essere modificata in base alla nuova esperienza ed ai nuovi investimenti non oggetto di contestazione. Pertanto l’innalzamento del livello di rischio sotteso ad una nuova linea di investimento risulta coerente con l’evoluzione della propensione al rischio dei clienti e con la più articolata esperienza finanziaria da essi intanto maturata. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale: diversamente, non sarà valido e non priverà la fotocopia della stessa efficacia probatoria dell’originale.
Solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e, quindi, di accertare la conformità o meno all’originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 06 July 2020.
Thursday 02 July 2020
Delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. nel concordato preventivo.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Applicabilità degli artt. da 105 a 108 ter L.F. – Modalità di liquidazione – Determinazione nel decreto di omologa – Attuazione ad opera del liquidatore – Delega ex art. 591 bis c.p.c. a professionista diverso dal liquidatore – Impossibilità.
In sede di concordato omologato, è il liquidatore che dovrà dare corso alle attività di liquidazione secondo le disposizioni del decreto di omologa, con conseguente impossibilità per il giudice delegato di designare altro professionista cui affidare le vendite ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 24 June 2020.
Friday 25 September 2020
Esecuzione immobiliare e rapporti negoziali stipulati dal debitore.
Esecuzione immobiliare – Rapporti negoziali stipulati dall’esecutato – Ordinanza di vendita – Decreto di trasferimento – Inopponibilità all’aggiudicatario.
I contratti di servizi stipulati dalla parte esecutata ed afferenti al bene staggito, non sono opponibili ai terzi non trattandosi di obbligazioni propter rem che circolano con il bene, fatti salvi i casi nei quali la legge ne prevede espressamente l’opponibilità (ad es. l’art. 1599 c.c. in tema di locazione).
Pertanto, nel caso in cui l’ordinanza di vendita nulla dica in merito all’esistenza di detti rapporti contrattuali, il decreto di trasferimento dovrà conformarsi a quanto in essa previsto ai sensi dell’art. 586 c.p.c., non potendo l’ordinanza medesima essere modificata una volta che, in mancanza di impugnazione, abbia avuto attuazione con l’espletamento dei tentativi di vendita. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 15 June 2020.
Thursday 02 July 2020
Quando la violazione del distanziamento fisico prescritto in periodo di pandemia da Covid-19 può essere valutata ai fini della sorveglianza speciale.
L'avvenuta applicazione della misura di prevenzione personale del Daspo non può costituire il fondamento della diversa misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in violazione del principio del ne bis in idem.
La violazione del distanziamento fisico prescritto in periodo di pandemia da Covid-19 può essere valutata ai fini della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/11, solo quando risulti la positività al virus dei soggetti responsabili, non potendosi utuilizzare ai fini della misura di prevenzione il mero "pericolo di pericolo" del delitto di epidemia colposa, e cioè un elemento di fatto del tutto evanescente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 10 June 2020.
Friday 19 June 2020
Rinegoziazione del canone di locazione di immobile pignorato.
Esecuzione immobiliare – Locazione risolutivamente condizionata alla vendita – Rinegoziazione del canone.
Il giudice dell’esecuzione può autorizzare, ex art. 484 c.p.c., la rinegoziazione del canone di locazione di immobile staggito locato a terzi (con clausola risolutiva in caso di vendita) in considerazione dell’emergenza epidemiologica e della correlata momentanea chiusura dell’attività svolta nell’immobile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 09 June 2020.
Wednesday 01 July 2020
Violazione del divieto di subappalto di opera pubblica realizzata mediante ampliamento del suo oggetto in assenza di sostituzione del subappaltatore.
Opera pubblica - Subappalto - Divieto - Violazione - Ampliamento del suo oggetto in assenza di sostituzione del subappaltatore - Nullità - Esclusione.
La violazione del divieto di subappalto di opera pubblica, realizzata esclusivamente mediante ampliamento del suo oggetto in assenza di sostituzione del subappaltatore, già sottoposto ai doverosi controlli antimafia, non integra nullità del contratto di subappalto per contrarietà all'ordine pubblico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 09 June 2020.
Thursday 07 May 2020
La rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM.
Tasso di mora usurario - Interessi moratori e corrispettivi - Rilevazione del TEGM.
La rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia.
Il tasso soglia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l’inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti. (Giuseppe Baldassarre) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 20 April 2020.
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